Figure

Sindacato operatori della ristorazione

Si descrivono sommariamente le figure coinvolte (per una descrizione più precisa contattateci o consultate l’allegato T.U sicurezza sul lavoro) :

Lavoratori – Tutti coloro che prestano un’opera sotto la direzione di un’altra persona (Dirigente/Datore di Lavoro)

Datore di Lavoro – Colui che detiene la titolarità del rapporto di lavoro, in generale viene individuato in colui il quale ha capacità indipendente di spesa, assume e licenzia.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – La persona che coadiuva il datore di lavoro per :

– individuazione dei fattori di rischio;

– valutazione dei rischi;

– individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente;

– elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, e dei sistemi di controllo di tali misure;

– elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

–  proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

–  partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

– informazione ai lavoratori.

L’incarico di RSPP può essere ricoperto dal DdL fino a 10 Lavoratori purché abbia seguito un corso di formazione (16/32 ore), oppure da un Lavoratore o da un consulente esterno purché abbiano il titolo per farlo (vedere il T.U. sicurezza sul lavoro).

Dirigente/Preposto

(vedere il T.U. sicurezza sul lavoro).

Addetto all’emergenza (antincendio)

Può essere anche il DdL fino a 5 Lavoratori

Per aziende a rischio di incendio basso deve aver seguito un corso di almeno 4 ore

Per aziende a rischio di incendio medio deve aver seguito un corso di almeno 8 ore

Per aziende a rischio di incendio alto deve aver seguito un corso con attestato rilasciato dalla sede provinciale dei VV.F.

Addetto all’emergenza (Pronto soccorso)

Il riferimento legislativo è il D.Lgs. 388/03

Generalmente è sufficiente un corso di 12 ore

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in ordine agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Corso di almeno 32 ore

Medico Competente

(vedere il T.U. sicurezza sul lavoro).

Sorveglianza Sanitaria

(vedere il T.U. sicurezza sul lavoro).

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