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Norme per il rischio incendio nei ristoranti

Norme per il rischio incendio nei ristoranti

ristorante

Non esistono norme specifiche per la sicurezza antincendio nei ristoranti. Il DM 16 febbraio 1982 – determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi – non fa rientrare ristoranti e bar nell’elenco delle attività che devono richiedere il certificato di prevenzione incendi. Norma ribadita nella circolare del circolare del Ministero dell’Interno n. 36 del 11.12.1985:
I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare 20 novembre 1982, n. 52 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

Solitamente i ristoranti vengono classificati come rischio incendio basso o medio. In ogni caso devono attenersi, specialmente per ciò che riguarda la cucina, alle regole generali. In particolare se la potenza dei fornelli non supera i 35kW (un fornello di una cucina casalinga ne sviluppa mediamente 10) vanno seguite le norme UNI CIG per le centrali termiche (UNI-CIG 8723 – UNI-CIG FA 207). Se la potenza è superiore a 35 kW, invece, vanno applicati il DM 12 aprile 1996 per gli impianti a gas e il DM 28 aprile 2005 per gli impianti a gasolio. Nel caso in cui la potenza superasse i 116 kW cambiano le norme e il certificato di prevenzione incendi diventa obbligatorio.

Per ciò che riguarda gli ambienti dove sono presenti i clienti e nel caso in cui negli stessi ambienti siano presenti i fornelli, con potenza complessiva superiore ai 35 kW, si applica il DM 12 aprile 1996 nel punto 4.4.3 facente parte del Titolo IV – Installazioni in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.

Inoltre andrebbero sempre predisposte la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza e i maniglioni antipanico nel caso in cui l’affluenza superi le 100 persone. Nel caso in cui nel locale si tengano anche manifestazioni definibili di “pubblico spettacolo” vanno seguite le norme inerenti ai locali adibiti al pubblico spettacolo (teatri, stadi, cinema, discoteche, sale concerti…).

Per maggiori informazioni o per un sopralluogo contattateci via mail o al numero 338.1386929

Nuovo Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Nuovo Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

E’ uscito da poco, a marzo 2010, il nuovo Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In questo Testo ci sono delle importanti modifiche:

NOTE ALLA VERSIONE MARZO 2010”

In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:
– corretto l’art. 87 comma 3 lettera a) inserito il punto 2.10;
– inserito commento personale all’art.87, comma 6;
– corrette le sanzioni a margine degli articoli 63, 93, comma 2, 100, comma 6-bis, 140, comma 6, 175 commi
1 e 3, 239 comma 2 (sanzione per il preposto), Art. 273, comma 2;
– cambiata colorazione agli articoli 238 comma 2 (sanzione amministrativa), 276 comma 2, punto 2.10
Allegato V parte II, punto 5.6.1 dell’Allegato V parte II

Inserita la modifica legislativa all’art. 3 comma 2 apportata dall’art. 6 comma 9 -ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010.

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